Medico competente e stesura del POS

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) rappresenta il documento che il proprietario dell’azienda esecutrice compila, per ogni cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 del Testo Unico, e i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV del medesimo decreto.
Tale dichiarazione deve contenere le informazioni fondamentali per lo svolgimento in sicurezza dei lavori nel cantiere e riportare, inoltre, i nominativi di addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e alla gestione delle emergenze in cantiere, dell’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), del medico competente, dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere.

In esso, è necessario apporre la firma del datore di lavoro, dell’RLS (per presa visione) e del medico competente per realizzazioni con durata inferiore a 200 giornate lavorative (articolo 104, comma 2, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). Invece, per lavori che si protraggono oltre le 200 giornate lavorative, è obbligatorio che il medico competente visiti i luoghi di lavoro rilasciando il relativo verbale di sopralluogo (ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera l), D. Lgs. 81/08 e s.m.i).
In taluni casi, la visita del medico competente in cantieri con caratteristiche analoghe a quelli già esaminati e coordinati dalle medesime imprese, é sostituita o completata, a discrezione del medico competente, con l’osservazione di piani di sicurezza dei cantieri in cui lavorano i dipendenti su cui svolge sorveglianza.
Il medico competente si reca almeno una volta nell’arco di un anno nei cantieri in cui sono impiegati i lavoratori cui presta sorveglianza sanitaria.