Sorveglianza sanitaria

I lavoratori, nello svolgimento delle proprie funzioni professionali, sono esposti a rischi di vario genere che possono condurre alla manifestazione di effetti nocivi.
La normativa di riferimento, negli articoli dal 38 al 42 del Testo Unico sulla sicurezza, descrive la sorveglianza sanitaria, un provvedimento volto alla tutela della salute dei dipendenti.
Tale misura obbligatoria, che comprende visite precauzionali e regolari, è esclusa nelle imprese in cui non vi sono lavoratori dipendenti (o a essi equivalenti), a prescindere dal tipo di attività svolta.
Le organizzazioni con uno o più lavoratori dipendenti o equiparati (soci o allievi), invece, nei settori previsti dalla legge, devono nominare un medico competente che svolga i necessari controlli.

Le visite mediche previste, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono indagini diagnostiche ed esami clinici e biologici richiesti dal medico competente in base al rischio rilevato.
In alcune situazioni stabilite dall’ordinamento, le visite hanno lo scopo di accertare l’assenza di condizioni da uso di alcol e sostanze psicotrope e stupefacenti.
I risultati delle visite e degli accertamenti medici devono essere raccolti nelle cartelle sanitarie e di rischio dei dipendenti. I
l medico competente, analizzando i risultati emersi, esprime per iscritto uno dei giudizi di seguito riportati, dandone copia al lavoratore e al datore di lavoro:

  • Idoneità;
  • Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • Inidoneità temporanea (precisare i limiti temporali di validità);
  • Inidoneità permanente.

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