Quando è obbligatoria

La sorveglianza sanitaria consiste nell’insieme degli atti clinici, volti alla tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, in rapporto a: ambiente di lavoro, fattori di rischio professionali e modalità di esecuzione delle attività lavorative. Tale accertamento è previsto nei casi considerati dal Testo Unico sulla sicurezza, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione consultiva (articolo 6 del suddetto Decreto).
Qualora il controllo sia richiesto dal lavoratore, esso è svolto in presenza di una correlazione tra la salute del dipendente e i rischi lavorativi cui incorre.

Il controllo sanitario dei lavoratori, come stabilito dal D. Lgs. 81/2008, ha come scopo la verifica dell’assenza di controindicazioni per il dipendente nello svolgimento del lavoro cui è destinato, così da valutarne l’idoneità alla mansione specifica.
Il datore di lavoro ha, pertanto, l’onere di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti al ruolo specifico senza l’adeguato giudizio di idoneità.
Il titolare dell’impresa, in presenza dell’obbligo alla sorveglianza sanitaria, deve accertarsi che tutti i dipendenti (interinali, soci, associati in partecipazione, tirocinanti e stagisti) siano sottoposti alle visite mediche previste nei programmi, per la tutela della loro integrità psico-fisica.
Il medico competente, nominato dal datore di lavoro, è colui che programma e attua la sorveglianza sanitaria (articolo 41 del D. Lgs. 81/2008) attraverso protocolli delineati in base ai rischi specifici. Egli realizza, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Per il datore di lavoro, prevedere la sorveglianza sanitaria, rappresenta non solo una garanzia per i propri collaboratori, ma una tutela dell’intera azienda.

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