Medico competente e Datore di lavoro

Il datore di lavoro, come stabilito dall’articolo18 del Decreto Legislativo 81/2008, svolge numerose attività e ha vari obblighi in tema di sicurezza sul lavoro, tra cui, nominare il medico competente, nei casi previsti dal suddetto decreto.

Il medico competente:

  • Lavora di concerto con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione nello svolgimento della valutazione dei rischi;
  • Predispone misure per la tutela della salute dei lavoratori: formazione e informazione per i dipendenti, creazione del servizio di primo soccorso (in base alle attività svolte, all’esposizione e alle specifiche modalità di organizzazione del lavoro), collabora nell’attuazione e nello sviluppo di progetti volontari di promozione della salute (secondo i principi della responsabilità sociale);
  • Organizza ed effettua la sorveglianza sanitaria (articolo 41 del Testo Unico) mediante protocolli sanitari delineati in funzione degli specifici rischi e degli orientamenti scientifici più evoluti;
  • Realizza, gestisce e conserva (presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina), sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie e di rischio di tutti i lavoratori, osservando il segreto professionale;
  • Passa al datore di lavoro, al termine del rapporto, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;
  • Consegna al lavoratore, alla cessazione dell’incarico, copia della cartella sanitaria e di rischio (l’originale va custodito dal datore di lavoro almeno 10 anni – D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003), fornendo le necessarie indicazioni per la sua conservazione;
  • Fornisce indicazioni ai dipendenti sulla sorveglianza sanitaria e sull’eventuale necessità, in caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, di sottoporsi ad accertamenti anche dopo l’interruzione delle attività. Fornisce, inoltre, se richiesto informazioni simili agli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza);
  • Comunica i risultati della sorveglianza sanitaria a ogni lavoratore interessato (articolo 41 del Testo Unico) rilasciando, se richiesto, copia della documentazione sanitaria;
  • Diffonde per iscritto, in occasione delle riunioni (articolo 35 del Testo Unico), a datore di lavoro, all’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi) e RLS gli esiti collettivi, della sorveglianza sanitaria, in forma anonima;
  • Ispeziona gli ambienti di lavoro annualmente, o con frequenza stabilita nella valutazione dei rischi;
  • Collabora alla programmazione della verifica dell’esposizione dei lavoratori, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
  • Trasmette per via telematica, entro i primi 3 mesi dell’anno successivo a quello di riferimento, ai servizi competenti per territorio, i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, elaborati secondo il genere.